come fare?

oggetti smarritiECCOVI ALCUNE SEMPLICI INFORMAZIONI qualora doveste trovare un oggetto presumibilmente smarrito da qualcuno.

La prima regola è avvisarci ai numeri che trovate sulla pagina iniziale del sito e, se potete, dovreste portarcelo al Comando (o ad una sede di presidio, nei giorni indicati): se proprio siete impossibilitati faremo in modo che qualcuno lo venga a prendere.

RINVENIMENTO OGGETTI
L'articolo 927 del Codice Civile regola la procedura che si deve seguire in caso di ritrovamento di un oggetto mobile e recita:
"Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al Sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento".

Cosa fare in caso di rinvenimento di un oggetto?
Ci si reca presso il Comando Polizia Locale dell'Unione competente per il Comune in cui è stato ritrovato l'oggetto (Copparo, Riva del Po, Tresignana) per consegnarlo all'addetto in ufficio.

La procedura di consegna
L'addetto verifica il contenuto dell'oggetto, redige il verbale di consegna e affissione (art. 928 cc), e ne dà copia al ritrovatore (consegnante).
Trascorso un anno dall'ultima data di affissione (art. 929 c.c.), se il legittimo proprietario non ha presentato credenziali per il recupero dell'oggetto smarrito, il consegnante diventa proprietario dell'oggetto.
Le forme di pubblicità del ritrovamento sono regolate dalle disposizioni dell'art. 928 del Codice Civile.

La custodia degli oggetti ritrovati
L’ufficio non risponde di eventuali irregolarità o danni eventualmente verificatisi prima del ricevimento degli oggetti stessi.
Gli oggetti ritrovati vengono catalogati e custoditi di norma presso il Comando Polizia Locale.
Somme di denaro od oggetti di apparente valore vengono custoditi in cassaforte.
Biciclette, ciclomotori ed altri oggetti ingombranti sono depositati in apposito magazzino, anche presso i presidi dove è stato ritrovato l'oggetto.
Altri oggetti non ingombranti e oggetti minuti di modico o nullo valore sono conservati con cura presso il comando, in modo che siano facilmente raggiungibili dagli addetti allo sportello in caso di reclamo da parte del proprietario.
Qualora l’oggetto ritrovato sia deperibile e risulti necessario eliminare l’oggetto stesso, per motivi di igiene, l’ufficio provvede alla sua distruzione, della quale viene redatto apposito verbale.

L'acquisto di proprietà della cosa ritorvata
Trascorso un anno e un giorno dalla registrazone del ritrovamento, senza che il proprietario si sia presentato a richiedere la restituzione dell’oggetto, quest’ultimo sarà messo a disposizione del ritrovatore.

Esclusioni
Le presenti disposizioni non si applicano:
- ai veicoli a motore con targa o muniti di altro sistema di registrazione che consenta di
  individuare il proprietario;
- alle armi, munizioni ed esplosivi o materiali pericolosi;
- agli oggetti contraffatti o che per legge non possono essere commercializzati.

 

Normativa di riferimento:
Codice Civile art. 927 e segg. (CODICE)
Regolamento per la disciplina del ritrovamento di oggetti, Del. C.U. n.  8 del 26/01/2012

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