La Polizia Locale oggi

Auto della PMLa "funzione di polizia locale" è costituzionalmente ben definita - a seguito della riforma del titolo V della Costituzione, la disciplina in materia di polizia amministrativa locale è di competenza regionale - ed è esercitata, nei comuni, per mezzo dei Corpi o Servizi di Polizia Municipale: la polizia locale è quindi il primo e fondamentale punto di riferimento della popolazione locale, svolgendo tutta una serie di attività riguardanti la comunità in cui sono incardinati, ed operando in primo luogo per la tutela della sicurezza.

Istituzionalmente la polizia locale svolge attività di controllo, prevenzione e repressione prevalentemente amministrativa, curando l'osservanza delle norme sul territorio di competenza.

Formalmente non siamo inseriti nel novero delle diverse "forze di polizia dello Stato" come Carabinieri e Polizia, cioè non siamo forniti e sorretti a un'organizzazione centrale di emanazione statale: questo presumibilmente in ragione di una limitazione territoriale nelle competenze e di un ruolo sostanzialmente differente, anche se svolgiamo - e la tendenza è sempre più in questo senso - diverse funzioni che indiscutibilmente ci fanno essere polizia: non a caso norme statali prevedono che la polizia locale svolga - tra le altre cose - funzioni di: polizia di sicurezza (art.5 L. n.65/86), agente di polizia giudiziaria (art.57 C.p.p.) ed agente di polizia stradale (art. 12 C.S.).

L'agente di Polizia Municipale costituisce un elemento equilibratore sul territorio, "braccio esecutivo" delle scelte degli amministratori locali ma costantemente rispettosi delle prerogative dei cittadini e delle norme dello Stato: ben lungi dall'essere una sorta di polizia privata, portiamo avanti le scelte dei nostri amministratori laddove possono esercitare autonomia e contribuiamo alla ricerca di un perfettibile concetto di sicurezza per le nostre comunità..

Oggi l'agente di Polizia Municipale ha connotati istituzionali ben più precisi di una volta, ciò grazie alla legge-quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale, del 7 marzo 1986, n. 65 e alle leggi che la maggior parte delle regioni hanno adottato in materia di Polizia Locale (per l'Emilia Romagna è la LR 24/2003 e successive modifiche) che hanno delineato compiti e ambiti giuridico-amministrativi degli addetti al servizio.
Oggi le funzioni della Polizia Locale sono amministrative, giudiziarie e di sicurezza. Nella nostra Società, i tre compiti non possono essere completamente separati, in quanto tra essi strettamente collegati. Ne risulta rafforzata la caratteristica tradizionale della Polizia Municipale di essere una polizia al servizio del cittadino prima che dell'autorità, e si può affermare che lo scopo principale della Polizia Municipale sia la tutela degli interessi della collettività locale in quanto rappresentata dal Comune.

Quindi, oltre alle funzioni trasversali tipiche delle forze di polizia dello Stato - e per le quali rispondiamo ad Autorità diverse dal Sindaco - abbiamo tutta una serie di competenze "esclusive".



COSA FACCIAMO, per la nostra legge regionale (art. 13)

2. I corpi di polizia municipale, anche a carattere intercomunale, sono istituiti prioritariamente al fine di garantire l´ordinato svolgimento delle seguenti attività:
a) controllo della mobilità e sicurezza stradale, comprensive delle attività di polizia stradale e di rilevamento degli incidenti
b) tutela del consumatore, comprensiva almeno delle attività di polizia amm ini strativa commerciale e con particolare riferimento al controllo dei prezzi ed al contrasto delle forme di commercio irregolari;
c) tutela della qualità urbana e rurale, comprensiva almeno delle attività di polizia edilizia;
d) tutela della vivibilità e della sicurezza urbana e rurale, comprensiva almeno delle attività di polizia giudiziaria;
e) supporto nelle attività di controllo spettanti agli organi di vigilanza preposti alla verifica della sicurezza e regolarità del lavoro;
f) controllo relativo ai tributi locali secondo quanto previsto dai rispettivi regol a menti;
g) soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile.


Polizia LocaleIl nostro lavoro ordinariamente viene svolto in divisa e la nostra Regione ha recentissimamente (luglio 2011) approvato una norma sulle uniformi di servizio la quale, a seconda del tipo di attività svolta all'interno della polizia locale o dell'appartenenza a strutture più o meno organizzate, è destinata a superare - si spera - tutte le differenze esistenti tra i vari comuni (o Corpi).

 

L'organizzazione interna è di tipo "gerarchico" e prevede una progressione di carriera che si riconosce nei gradi che portiamo: ecco come riconoscerci per "gradi" (distintivi di grado), e quello a fianco ne è un esempio.

la legge regionale ci "articola" così:
a) agente (agente, agente scelto, assistente, assistente scelto, assistente capo, sovrintendente: categoria "C" per la normativa sul pubblico impiego);
b) addetto al coordinamento e controllo (ispettore, ispettore capo, ispettore superiore, commissario, commissario capo: categoria "D" per la normativa sul pubblico impiego)
c) dirigente;
d) comandante del corpo (e vicecomandante, qualora previsto dal regolamento dell´ente, con qualifica di addetto al coordinamento e controllo o dirigente).
 

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