Fare gare su strada

Oggetto:
fare gare su strada

Tipologia:
Procedimento

Di cosa si tratta:
Per competizioni sportive si intendono spettacoli pubblici in cui due o più concorrenti si sfidano in velocità ed abilità, anche formando squadre o gruppi.
Una gara, per essere definita "competizione", deve avere alcune caratteristiche: il carattere agonistico e non amatoriale, una forma di organizzazione (un comitato o un soggetto promotore), ed una serie di regole, non necessariamente scritte (percorso, tempi, elenco partecipanti.), una partenza ed un arrivo.
L'articolo 9 del Codice della strada punisce tali attività svolte con veicoli a motore o con animali, veicoli a trazione animale, atletiche o ciclistiche, se svolte senza autorizzazione

Il Codice della Strada si occupa solo delle competizioni che si svolgono in area pubblica, lasciando alle regole del TULPS la regolamentazione delle competizioni in luoghi privati.
L'attività sportiva su strada costituisce una turbativa per il traffico veicolare, con evidenti riflessi sia sulla circolazione che sulle condizioni di sicurezza di chi partecipa a tale attività. Per questo motivo, le competizioni sportive su strade su aree ad uso pubblico sono vietate, salvo espressa autorizzazione.
Per il Codice della strada un'attività agonistica su strada non può ritenersi liberamente esercitabile se non dopo aver ottenuto un'autorizzazione che preveda ben precise modalità di svolgimento, e dopo aver approntato gli opportuni strumenti di tutela per i concorrenti e per gli altri utenti.
Dal momento che l'utilizzo normale della strada è costituito dalla circolazione di tutti i veicoli, una manifestazione sportiva che si svolga sulla stessa ne rappresenta un utilizzo atipico e speciale soprattutto per l'obiettivo: che è quello della prevalenza di un conducente su un altro, per cui essa sarà necessariamente sottoposta ad un regime particolare soprattutto in considerazione dei riflessi che può avere sull'incolumità pubblica.

Chi lo può o deve fare:
ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE, PROFESSIONALI O RICONOSCIUE DAL CONI.

Cosa si deve fare:
Gruppo A - gare atletiche, ciclistiche, con animali o con veicoli a trazione animale.
Il rilascio delle autorizzazioni spetta:
Ø alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie appartenenti alla rete stradale di interesse nazionale;
Ø alle Regioni per le competizioni motoristiche su strade regionali e per competizioni che interessano più province e comuni;
Ø alle Province per le competizioni motoristiche su strade provinciali e per competizioni che interessano più comuni;
Ø ai Comuni per le competizioni motoristiche su strade esclusivamente comunali. Per competizioni che interessano più regioni o più province e comuni di regioni diverse l'autorizzazione può essere rilasciata dalla regione da cui ha inizio la competizione. Il rilascio spetta al Comune anche nei seguenti casi:
Ø quando interessano il territorio di un solo comune;
Ø se effettuate con autoveicoli, percorsi a chilometraggio orario controllato o con tempi minimi o massimi prestabiliti;
Ø in caso di gincane di abilità tra birilli o altri ostacoli in cui si è penalizzati se si toccano i birilli o si saltano passaggi;

Nei Comuni aderenti all'Unione dei Comuni "Terre e Fiumi" la competenza spetta al Corpo di Polizia Municipale che rilascia l'autorizzazione previo Nulla Osta dell'Ente proprietario della Strada.

Gruppo B - gare con veicoli a motore.
Ø regione (e province autonome di Trento e Bolzano) per le strade, che costituiscono la rete di interesse nazionale;
Ø regione, per le strade regionali;
Ø provincia, per le strade provinciali;
Ø comune, per le strade comunali.

Il rilascio dell'autorizzazione per le competizioni motoristiche presuppone i seguenti adempimenti da parte dei promotori:
1. richiesta di nulla osta al Ministero dei trasporti, previo parere del CONI, da inoltrare entro 31 dicembre dell'anno precedente a quello nel quale si svolge la competizione oppure, ma solo in caso di motivate situazioni di necessità, almeno 60 giorni prima della competizione motoristica.
2. richiesta di autorizzazione, da effettuare almeno 30 giorni prima della manifestazione, il rilascio è subordinato a:
Ø rispetto delle norme tecnico-sportive e di sicurezza vigenti;
Ø esito favorevole del collaudo del percorso e delle attrezzature da parte di apposita commissione mista; tale collaudo può essere omesso per gare di regolarità in cui la ve locità massima non superi i 50 km/h (per i tratti aperti alla circolazione degli altri utenti) o gli 80 km/h (per i tratti chiusi at traffico);
Ø stipula di polizza di assicurazione per la responsabilità civile a copertura degli eventuali danni causati alla strada.
Per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione è rilasciata, sentite le competenti federazioni sportive facenti capo al CONI, requisito richiamato anche dalle circolari del Ministero dei Trasporti che fissano di anno in anno le direttive guida per le manifestazioni sportive, quale conseguenza di una competenza esclusiva assegnata al CONI .
Non è necessario il previo parere del CONI per i veicoli di interesse storico o collezionistico di cui all'Art. 60 Codice della Strada. Per questi veicoli la gara in ogni tratto del percorso realizzato su strade pubbliche aperte alla circolazione non deve superare i 40 km/h e la competizione deve essere organizzata nel rispetto delle norme tecnico-sportive della federazione di competenza.
Qualora vengano organizzate competizioni motoristiche che si volgano con modalità non rispondenti a regola menti sportivi ufficiali, prima del rilascio dell'autorizzazione serve il parere delle Federazioni sportive nazionali, ma solo per le gare che avvengano su strade ed aree pubbliche.

Responsabile dell'attività:
ISPETTORE CAPO Gianni Gardellini

Riferimenti normativi:

  1. Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada"
  2. Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada"
  3. Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 "Regolamento per l’esecuzione del T.U. 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza
  • Provvedimento 27 novembre 2002 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti "Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada"

Servizio:
Territoriale
RESPONSABILE procedimento:
GARDELLINI Gianni
RESPONSABILE Provvedimento:
COMANDANTE DEL CORPO Ispettore Superiore Gardellini Gianni
Recapiti telefonici:
tel. 0532.383111
Termine per l'adozione del provvedimento:
30 giorni
Casella di posta elettronica istituzionale:
comunica.pm@unioneterrefiumi.fe.it
Casella di posta elettronica PEC:
unioneterrefiumi@pec.unioneterrefiumi.fe.it
Soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo:
SEGRETARIO
Atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria:
UFFICI

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