Richiesta di annullamento in autotutela

Oggetto:
Richiesta di annullamento in autotutela

Tipologia:
Procedimento

Di cosa si tratta:
Possibilità che l'Ufficio o l'organo accertatore di una violazione delle norme di comportamento previste dal codice della strada disponga, in sede di autotutela, la modifica o l'annullamento dei verbali già notificati.
In generale l'autotutela amministrativa rappresenta la possibilità, che è concessa alla pubblica amministrazione di riesaminare i propri atti sotto il profilo della legittimità e del merito al fine prevenire possibili conflitti con altri soggetti. Per l'applicazione concreta dell'autotutela amministrativa in materia di verbali inerenti il C.d.S. è opportuno fare riferimento alla circolare del Ministero dell'interno - Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale n. 66 - prot. n. M/2413 del 17.7.1995, la quale evidenzia come, nel sistema introdotto dalla depenalizzazione, l'archiviazione del verbale non può far capo all'organo che ha proceduto all'accertamento, perché in tal modo l'organo stesso diverrebbe arbitro della legittimità del proprio operato.
La stessa circolare sancisce che il verbale è un atto esclusivo dell'agente che lo ha redatto, il quale opera in posizione di autonomia, ma "una volta perfezionato nei suoi elementi formali e procedimentali, esce dalla disponibilità tanto dell'agente che lo ha redatto, che dell'ufficio al quale egli appartiene, per rientrare in quella di un altro organo", e continua affermando che "in nessun caso il Comando o l'ufficio procedente può disporre l'archiviazione dei verbali elevati dal dipendente personale nel caso in cui emerga la insussistenza della ipotesi di illecito amministrativo prefigurata o vengano constatati vizi del procedimento", salvo nelle ipotesi di cui all'art. 386/3 del regolamento di esecuzione del C.d.S. (notifica eseguita a soggetto estraneo alla violazione per errore di trascrizione del numero di targa ovvero delle risultanze dei pubblici registri o per altra causa).
In funzione di quanto precede, si ritiene di poter affermare che in tema di accertamento di violazione al C.d.S., all'organo accertatore è consentita l'archiviazione dei soli atti che non siano ancora fuoriusciti dalla propria sfera, come, ad esempio, il preavviso di accertamento compilato per errore, mentre nel caso di un verbale completo, e dunque ad un atto oramai fuoriuscito dalla sfera dell'organo accertatore, l'intervento decisorio di competenza del prefetto (o del giudice di pace), a nostro parere, è dovuto.
L'annullamento del verbale deve perciò avvenire esclusivamente ad opera dell'autorità amministrativa competente a ricevere gli scritti difensivi.

Chi lo può o deve fare:
Comandante del Corpo o Responsabile del Servizio Comando e Ufficio Verbali

Cosa si deve fare:
Inoltrare istanza motivata per gli atti non ancora perfezionati e notificati o altrimenti presentare regolare ricorso al Prefetto o Giudice di Pace.

Responsabile dell'attività:
ISPETTORE CAPO Gianni Gardellini

Riferimenti normativi:
art. 386/3 Reg. C.d.S
art.21 nonies legge 7 agosto 1990, n.241
art.1,comma 136 legge 311/2004
circolare del Ministero dell’Interno n° 66 del 17/7/1995 protocollo n° M/2413;
nota del Ministero dell’Interno n° M/2413-11 del 10/3/1999;
Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica del 17/10/05;

Servizio:
Comando
RESPONSABILE procedimento:
GARDELLINI Gianni
RESPONSABILE Provvedimento:
COMANDANTE DEL CORPO Carlo Ciarlini
Recapiti telefonici:
tel. 0532.383111
Termine per l'adozione del provvedimento:
30 giorni
Casella di posta elettronica istituzionale:
verbali@unioneterrefiumi.fe.it
Casella di posta elettronica PEC:
unioneterrefiumi@pec.unioneterrefiumi.fe.it
Soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo:
SEGRETARIO
Uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalita di accesso:
UFFICI
 
 
 
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