Pagare un verbale

Oggetto:
Pagare un verbale

Tipologia:
Attività

Di cosa si tratta:
si tratta di....capire come pagare un verbale e, prima, capire cosa è e come è fatto un verbale

L'accertamento delle violazioni è documentato con la compilazione di:

  • un preavviso,
  • un verbale di contestazione
  • di un verbale per l'applicazione della sanzione accessoria.

PREAVVISO: è un atto scritto (foglietto giallo) che compila l'agente di Polizia Municipale quando accerta una violazione alle norme che regolano la sosta dei veicoli. Viene rilasciato quando non è possibile la contestazione immediata per assenza del trasgressore o del proprietario del veicolo. Si deve provvedere al pagamento del preavviso entro 15 giorni dalla data d'accertamento.
Per un eventuale ricorso è necessario attendere la notifica di copia del verbale.

VERBALE DI CONTESTAZIONE: viene rilasciato quando la violazione è contestata immediatamente sul posto, a chi ha commesso l'infrazione e agli altri soggetti solidamente responsabili, se presenti, altrimenti quando viene notificata copia dell'atto. Il pagamento deve essere effettuato entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica stessa del verbale oppure entro 5 giorni dalla contestazione usufruendo quindi della riduzione del 30% sull'importo in misura ridotta.
Nel caso in cui la violazione non venga contestata immediatamente ma notificata nei modi di legge il pagamento deve essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica stessa del verbale oppure entro 5 giorni dalla notificazione usufruendo quindi della riduzione del 30% sull'importo in misura ridotta (senza eventuali spese di istruttoria e/o notifica).

VERBALE PER L'APPLICAZIONE DELLA SANZIONE ACCESSORIA, questo verbale comporta:
- la rimozione del veicolo, con la possibile immediata riconsegna del mezzo, previo pagamento del costo della chiamata del carro attrezzi o della rimozione;
oppure
- il fermo amministrativo o il sequestro del veicolo. Il mezzo va assegnato subito in custodia, salvo impedimenti, al proprietario, se presente sul posto, o al trasgressore o ad altro avente titolo. Se il conducente è minorenne la custodia sarà assegnata al genitore o a chi ne esercita la sorveglianza o ad altra persona da questi delegata. E' prevista un sanzione per chi si rifiuta di prendere in custodia il mezzo.

Tempi di notifica
In caso di violazione al Codice della strada, il verbale deve essere notificato al responsabile entro 90 giorni (360 gg. se residente all'estero) dalla data d'accertamento della violazione. I 90 giorni decorrono dall'accertamento. Se il 90° giorno è festivo, il termine decade il primo giorno feriale successivo.
Oltre i 90 giorni la notifica è inefficace, salvo circostanze particolari come: mancato aggiornamento del cambio di proprietà o di residenza presso i pubblici registri (art. 386 del regolamento d'esecuzione del Codice della strada), in tal caso il termine di 90 giorni decorre dalla data in cui il comando di Polizia Municipale ha avuto la possibilità di conoscere i nuovi dati.
Modalità di notifica
Copia del verbale è notificata al trasgressore e/o al responsabile in solido con le seguenti modalità:
  • consegna immediata di copia del verbale agli interessati, in caso di contestazione immediata;
  • tramite servizio postale;
  • tramite messi comunali.

CONSEGNA IMMEDIATA
Il rifiuto di firmare e/o di ricevere copia del verbale, da parte del responsabile della violazione, equivale a "notifica immediata" eseguita.

CONSEGNA TRAMITE MESSO COMUNALE
Copia del verbale può essere notificata, in assenza del destinatario o di persone di famiglia/conviventi (non palesemente incapace o minore di 14 anni) a persone incaricate a ricevere l'atto (ad es: vicino di casa o portiere).

CONSEGNA TRAMITE SERVIZIO POSTALE
Se la notifica di copia del verbale avviene tramite servizio postale, in assenza dell'interessato e di altre persone a cui l'atto può essere consegnato, il portalettere rilascerà un avviso nella cassetta della posta con il quale si comunica la giacenza presso l'ufficio postale di una raccomandata contenente un atto giudiziario.
Seguirà una ulteriore raccomandata contenente la comunicazione d'avvenuto deposito (Cad) dell'atto giudiziario medesimo. La notifica s'intende regolarmente compiuta decorsi 10 giorni dalla data del deposito dell'atto presso l'ufficio postale con l'invio della seconda raccomandata. 

CASI PARTICOLARI

  • Se il verbale è a carico di un minore, la notifica deve essere effettuata ad uno degli esercenti la patria potestà o di chi esercita la sorveglianza del minore.
  • Se nell'accertamento della violazione sono individuate altre persone solidalmente responsabili con chi ha commesso l'infrazione, una copia del verbale sarà consegnata o notificata anche a loro. Il pagamento, ovviamente, avverrà una sola volta ad opera o del trasgressore o del responsabile solidale.
Chi lo può o deve fare:
il trasgressore, in sua mancanza il proprietario o chiunque

Cosa si deve fare:
Come pagare
Il pagamento delle multe può essere effettuato al seguente link

Il pagamento di somme di importo inferiore a quello riportato sul verbale o effettuato oltre i termini di legge non estingue l'illecito. La somma versata viene trattenuta a titolo di acconto fino all'iscrizione a ruolo e si procede poi al recupero dell'importo mancante mediante la procedura esecutiva (artt. 203/3° comma e 206 del C.d.S.).
Eventuali reclami o segnalazioni non interrompono i termini di pagamento.

Tempi
Se è stato rilasciato il preavviso, il trasgressore ha 15 giorni di tempo per pagare dalla data d'accertamento.
Se è stato rilasciato il verbale di contestazione, immediato o notificato, il trasgressore ha 60 giorni di tempo per pagare, dalla data di contestazione o dalla data di notifica del verbale.

Sconto 30%
Dal 21 agosto 2013, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013, si applicano le modifiche dell’art. 202 del codice della strada sul pagamento delle sanzioni stradali. Da quella data l’importo della sanzione è ridotto del 30% . se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dal momento in cui si riceve il verbale mediante contestazione immediata su strada oppure mediante notificazione postale.
La riduzione del 30% spetta, in dettaglio, nei seguenti casi: - preavviso di accertamento lasciato sul parabrezza del veicolo (per esempio per divieto di sosta) se il pagamento è effettuato prima della notificazione del verbale (in caso di notificazione del verbale bisogna attenersi alle indicazioni e alle modalità in esso riportate) - verbale ricevuto dal 15 agosto in poi, se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di contestazione o notificazione. La riduzione del 30% non è applicabile per le seguenti infrazioni stradali: - violazioni per cui non è ammesso il pagamento in misura ridotta - violazioni per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo o della sospensione della patente di guida - violazioni non incluse nel codice della strada, ma previste dalla legislazione complementare.

Responsabile dell'attività:
ISPETTORE SUPERIORE Gianni Gardellini
Riferimenti normativi:
CODICE DELLA STRADA
Servizio:
Comando
RESPONSABILE procedimento:
NEGRI Gianni
Recapiti telefonici:
tel. 0532.383111
Casella di posta elettronica istituzionale:
verbali@unioneterrefiumi.fe.it
Casella di posta elettronica PEC:
unioneterrefiumi@pec.unioneterrefiumi.fe.it

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