Il comandante ed i Capiservizio

REGOLAMENTO DEL CORPO
Art.7
Comandante del Corpo di Polizia Locale

1. La funzione di Comandante del Corpo può essere attribuita solo a personale di comprovata esperienza con riferimento ai compiti affidati ed alla complessità socio-economica .
Il Comandante è allocato nella qualifica apicale dell’Associazione.
2. Il Comandante è responsabile della gestione delle risorse a lui assegnate dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo e ne risponde direttamente al Presidente dell'Associazione o altro Sindaco all’uopo delegato. Lo stesso è inoltre responsabile dell'attuazione, per quanto di competenza, delle eventuali intese assunte tra l'Autorità di pubblica sicurezza ed il Presidente dell'Associazione, nonché del corretto esercizio delle attività di cui agli articoli 8 e 10 della legge regionale n.24 del 2003.
3. Il Comandante, in particolare:
a) cura la formazione e l'aggiornamento tecnico-professionale dei componenti il Corpo;
b) dispone dell'impiego tecnico-operativo del personale, assegnandolo alle strutture tecnico-operative accentrate e decentrate;
c) dispone servizi ispettivi per accertare che tutti i dipendenti adempiano ai loro doveri secondo le direttive impartite;
d) provvede a tutti i servizi centralizzati, diurni e notturni, ordinari e straordinari, a mezzo di ordini di servizio;
e) emana le direttive e le istruzioni cui devono attenersi i responsabili delle strutture tecnico-operative accentrate e decentrate per l'approntamento delle disposizioni di servizio di competenza;
f) coordina i servizi del Corpo con quelli delle Forze di Polizia, secondo le intese stabilite dalle Pubbliche Amministrazioni;
g) cura il mantenimento delle migliori relazioni con l'Autorità Giudiziaria, e con i Comandi delle Forze di Polizia nazionali;
h) rappresenta il Corpo intercomunale nei rapporti interni ed esterni all'Associazione.

4. Il Comandante è tenuto ad informare la Conferenza dei Sindaci dei risultati raggiunti con le modalità stabilite nella Convenzione.



GLI UFFICIALI CAPI SERVIZIO  (responsabili di Servizi)

Tre stelleISPETTORE SUPERIORE
GIANNI GARDELLINI - COMANDANTE

ISPETTORE SUPERIORE
STEFANO AGUIARI


 



Art.9

(Compiti dei Responsabili dei Servizi)

1. I Responsabili dei Servizi, sono responsabili degli ambiti di attività alle quali sono direttamente preposti dal Comandante, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali loro assegnate dal medesimo. Periodicamente, i Responsabili dei Servizi presentano al Comandante una relazione riassuntiva dell'attività svolta.

Art.10
(Compiti dei Commissari, degli Ispettori e dei Viceispettori)

1. I Commissari coadiuvano il Comandante, i viceComandanti, e hanno la responsabilità della struttura loro assegnata, nonché della disciplina e dell'impiego tecnico operativo del personale dipendente. In particolare, nell'ambito della struttura operativa cui sono assegnati e sulla base delle direttive impartite dal Comando, esercitano le seguenti attività:
a) coordinare l'attività della struttura o delle strutture tecnico-operative assegnate, emanando le relative disposizioni di servizio e stabilendo le modalità di esecuzione;
b) fornire istruzioni normative ed operative al personale assegnato;
c) curare la formazione professionale e l'aggiornamento del personale assegnato;
d) destinare il personale assegnato ai servizi di competenza della struttura tecnico-operativa;
e) curare i rapporti ed il coordinamento degli interventi, a livello di competenza territoriale o di materia, con le altre Agenzie (Forze di Polizia, Consigli di Quartiere, gruppi d'interesse, ecc.);
f) nell'ambito delle competenze ed attribuzioni di legge, espletare ogni altro incarico loro affidato.

2. Gli Ispettori coadiuvano i Commissari dai quali dipendono e, nel caso di loro assenza o impedimento, li sostituiscono; curano l'organizzazione ed il coordinamento del personale affidato creando per esso le migliori condizioni operative possibili e accertando la corretta esecuzione dei servizi alle direttive ed alle istruzioni impartite. In particolare, nell'ambito della struttura operativa cui sono assegnati e sulla base delle direttive impartite dal Comando e delle istruzioni fornite dai Commissari, esercitano le seguenti attività:
a) curano l'organizzazione ed il coordinamento del personale affidato, accertando, anche tramite ispezioni, la corretta esecuzione dei servizi interni ed esterni, al fine di assicurare che l'attività svolta corrisponda alle direttive impartite;
b) nell'ambito delle competenze ed attribuzioni di legge, espletano ogni altro incarico loro affidato dai superiori cui direttamente dipendono
c) verificano che il personale affidato sia curato nella persona e che l'uniforme sia indossata correttamente;
d) controllano con ispezioni la buona conservazione delle dotazioni;
e) coordinano operativamente il personale assegnato nei servizi interni ed esterni, attraverso la fornitura di istruzioni;
f) espletano, nell'ambito delle competenze ed attribuzioni di legge, ogni altro incarico loro affidato.

4. Tutte le figure professionali di cui al presente articolo possono essere chiamate a svolgere tutte le attività ivi previste, in quanto considerate mansioni equivalenti ed, in quanto tali, sempre esigibili. Concorrono altresì alla realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati. 
 

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